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Brindisi, costretti a prendere il treno per il volo cancellato. Il giudice condanna Ryanair

Dopo aver cercato inutilmente un altro volo, padre e figlio furono costretti a ripiegare sul treno, tornando a Milano e da lì ripartendo per Brindisi, dove arrivarono con nove ore di ritardo

BRINDISI – Un volo cancellato con poche ore di anticipo e la compagnia aerea Ryanair costretta a risarcire due passeggeri pugliesi con 1.100 euro. Arriva dal giudice di pace di Lecce una sentenza che potrebbe spianare la strada a una valanga di richieste risarcitorie da parte di tutti quei viaggiatori che, nello scorso autunno, subirono disagi a causa dell’improvvisa cancellazione di centinaia di voli, nazionali e internazionali.
Quattrocentomila, in totale, i passeggeri costretti a trovare soluzioni alternative, aspettando per ore negli aeroporti o sobbarcandosi costi aggiuntivi per acquistare viaggi in treno o in autobus. Così accadde, tra gli altri, a due uomini brindisini, padre e figlio, che il 14 settembre scorso si recarono a Milano per una visita angiologica. Il volo era stato prenotato sia per l’andata che per il ritorno ma, poco prima del rientro dall’aeroporto di Bergamo, i passeggeri erano stati informati della cancellazione.
Dopo aver cercato inutilmente un altro volo, i due furono costretti a ripiegare sul treno, tornando a Milano e da lì ripartendo per Brindisi, dove arrivarono con nove ore di ritardo. E con la beffa di dover anche tornare all’aeroporto di Casale per recuperare l’auto parcheggiata. Incassata la disavventura, i brindisini hanno chiesto a Ryanair un equo indennizzo per quanto avevano subito ma la compagnia si è limitata a riconoscere un assegno di 500 euro.
La vicenda è quindi arrivata all’attenzione dell’associazione di consumatori Codici e poi del giudice di pace Giuseppe Capodieci, che ha condannato la compagnia al pagamento di 1.100 euro. In casi come quello accaduto – ha chiarito il giudice – il passeggero ha diritto cumulativamente “al rimborso del prezzo del biglietto e, se del caso, del volo di ritorno o a un volo alternativo, a una somma di denaro per il mancato imbarco e all’assistenza consistente in pasti e bevande, sistemazione alberghiera e trasporto”.
“Questa pronunzia è la prima relativa alle cancellazioni dei voli Ryanair del settembre scorso, che hanno coinvolto oltre 400 mila passeggeri – ha spiegato l’avvocato di Codici, Stefano Gallotta – e conferma il consolidato orientamento giurisprudenziale che riconosce alle vittime di cancellazioni e ritardi non soltanto gli indennizzi per importi che variano tra 250 e 600 euro, in base alla lunghezza della tratta, ma anche i danni supplementari da violazione dei doveri di informazione e assistenza e il rimborso per le spese sostenute a causa dell’evento imputabile alla compagnia

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