Proroga per accertamento e riscossione fino al 31 gennaio: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

A causa dell’emergenza Covid-19, l’anno appena trascorso è stato saturo di continui adeguamenti normativi alla difficile situazione economica del nostro Paese, ossia una serie di decreti volti a fornire una “soluzione” o un sostegno a chi, più di altri, ha subito le conseguenze economiche negative dei vari lockdown.
Questi cambiamenti ricorrenti hanno generato una situazione di incertezza e molti sono stati i dubbi dei contribuenti, tanto che l’Agenzia delle entrate ha deciso di mettere a disposizione le risposte alle domande più frequenti (Faq) sulle novità introdotte in materia di riscossione.
Il quadro normativo non è ancora stato completato e il Governo sta già lavorando per mettere in atto il secondo decreto del 2021 contenente ulteriori misure di sostegno: il 20 gennaio è stato infatti approvato a maggioranza assoluta in Parlamento lo scostamento di bilancio per 32 miliardi di euro volti a finanziare il “Decreto Ristori 5”.
Vediamo insieme quali sono le maggiori perplessità emerse in materia di riscossione e quali sono i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate, in modo da evidenziare delle linee guida.
L’ultimo decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, n. 11 del 15 gennaio 2021, è il Decreto Legge n. 3/2021, recante “Misure urgenti in materia di accertamento, riscossione, nonché adempimenti e versamenti tributari” e ha permesso di dare più spazio e respiro ai contribuenti in difficoltà facendo slittare al 31 gennaio 2021 il termine “finale” di sospensione dell’attività di riscossione precedentemente fissato al 31 dicembre 2020 dal DL n. 125/2020.
I pagamenti in scadenza al 31 gennaio 2021 e quindi che dovranno essere eseguiti entro il 28 febbraio 2021 non devono necessariamente essere effettuati in unica soluzione ma potrà essere richiesta una rateizzazione e in tal caso è importante che la domanda di rateizzazione venga presentata entro il 28 febbraio.
La risposta è confortante, in quanto l’Agenzia chiarisce che in tale periodo non è possibile far pervenire al contribuente e quindi notificare ulteriori cartelle di pagamento.
Il DL n.137/2020 cosiddetto Decreto Ristori pone il termine di pagamento delle rate in scadenza nell’anno 2020 della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” al 1 Marzo 2021 (con il Decreto Rilancio il termine ultimo era fissato al 10 Dicembre 2020).
Tuttavia, se per le rate del 2021 è possibile ritardare il pagamento per massimo 5 giorni dalla scadenza prevista senza incorrere in sanzioni o perdere il beneficio della c.d. Definizione agevolata, per le rate dell’anno 2020 non saranno considerati regolari i pagamenti effettuati nei 5 giorni successivi al termine del 1 marzo 2021, ma saranno invece acquisiti a titolo di acconto sull’intero debito e il contribuente perderà i benefici delle misure agevolative.
Se il contribuente non ha pagato entro i termini previsti le rate che erano in scadenza nell’anno 2019, con il Decreto Rilancio è stata introdotta la possibilità di chiedere l’ulteriore rateizzazione (ex articolo 19 del DPR n. 602/1973), pertanto non viene meno il beneficio della Definizione agevolata.
Inoltre grazie al Decreto Ristori tale vantaggio è stato esteso anche a coloro che avevano già perso i benefici delle misure agevolative della prima Rottamazione (D.L. n. 193/2016) e della Rottamazione-bis (D.L. n. 148/2017) non avendo pagato le rate in scadenza entro i termini previsti.
L’Agenzia delle entrate evidenzia che il mancato pagamento da 5 a 10 rate, anche non consecutive, non comporta la decadenza del piano di rateizzazione. Ed è sempre il sopra citato Decreto che estende questa agevolazione a tutti i piani di rateizzazione che verranno concessi a fronte di istanze presentate fino al 31 dicembre 2021.
L’ulteriore vantaggio che è bene mettere in rilievo riguarda i contribuenti che hanno presentato una richiesta di rateizzazione dal 30 novembre 2020 al 31 dicembre 2021: dovranno documentare la situazione di obiettiva difficoltà solo nel caso in cui il debito complessivo per il quale richiedono la rateizzazione fino ad un massimo di 6 anni, sia superiore a 100 mila euro, in deroga alla soglia di 60 mila prevista dall’art. 19, comma 1 ultimo periodo, del DPR n. 602/1973.
Elisabetta Marsano – Fisco 7
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