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venerdì 26 dicembre 2008

venerdì 26 dicembre 2008

Durc: è sufficiente applicare il solo contratto nazionale
Anche l’impresa che non aderisce agli accordi territoriali ha diritto al Durc
di Rossella Calabrese
23/12/2008 – Un’azienda che sia aderente o abbia conferito mandato ad una organizzazione datoriale firmataria di un contratto collettivo, ma che non abbia stipulato o aderito ad un accordo collettivo territoriale ha diritto al rilascio del Durc. È quanto afferma il Ministero del Lavoro con l’interpello n. 54 del 19 dicembre 2008.
Il quesito è stato posto dalla Confartigianato che ha chiesto conferma al Ministero della correttezza del diniego, espresso da una Cassa edile industriale appartenente al circuito ANCE, alla richiesta di rilascio del DURC da parte di un’impresa artigiana che applica ai propri dipendenti il solo CCNL edilizia artigiana, non essendo vigente sul territorio di competenza alcun contratto integrativo territoriale.
Il Ministero ha ricordato che il contratto collettivo di diritto comune è valido unicamente nei confronti degli iscritti alle associazioni sindacali che lo hanno stipulato per conto dei lavoratori o dei datori di lavoro, ma può comunque essere applicato ogni qual volta sia ravvisabile una esplicita o implicita adesione allo stesso ad opera delle parti individuali del rapporto di lavoro: ad esempio quando il contratto individuale rinvii a un dato contratto collettivo (c.d. rinvio materiale), oppure alla contrattazione collettiva vigente di quel dato settore produttivo (c.d. rinvio formale), oppure ancora per la “perdurante ed uniforme applicazione di clausole o di istituti tipici di un contratto collettivo post corporativo, compiuta senza alcuna riserva e condizione”.
Ne consegue che un’impresa che sia aderente o abbia conferito mandato ad una organizzazione datoriale che sia firmataria di un dato CCNL, ma che non abbia stipulato o aderito ad un accordo collettivo territoriale, non sembra ritenersi obbligata alla applicazione di tali disposizioni collettive di II livello, a meno che il datore di lavoro non vi dia esplicita adesione o spontanea applicazione.
Resta tuttavia ferma la possibilità, da parte della contrattazione collettiva e delle Casse edili, di concordare una diversa determinazione della base retributiva imponibile convenzionale per gli adempimenti contributivi nei confronti delle stesse Casse.
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