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Movida a Roma, rinnovata l’ordinanza anti-alcol: divieti in vigore fino ad aprile

Il nuovo provvedimento riconferma l’anticipo alle ore 21 dei divieti per il consumo all’aperto e la vendita da asporto a San Lorenzo, Esquilino, Termini, Piazza Bologna, viale Ippocrate, piazzale delle Provincie. Divieti anche nei locali a partire dalle 2

Scatta oggi e resta valida fino al prossimo 26 aprile l’ordinanza del Campidoglio che limita la vendita e il consumo di bevande alcoliche nelle ore serali, per contrastare la movida molesta a tutela dei cittadini. La precedente ordinanza era scaduta alla mezzanotte di ieri. Il nuovo provvedimento riconferma l’anticipo alle ore 21 dei divieti per il consumo all’aperto (in contenitori di vetro e non) e la vendita da asporto (compresi i distributori automatici) nelle zone San Lorenzo, Esquilino, l’area della stazione Termini, Piazza Bologna, viale Ippocrate, piazzale delle Provincie. Il tutto, in recepimento delle indicazioni della Questura di Roma relative ad alcune aree della Capitale più interessate dal fenomeno, e nelle more del perfezionamento dell’iter approvativo del nuovo Regolamento di Polizia Urbana.

Restano invariati, per le stesse aree, i limiti orari relativi alla vendita all’interno degli esercizi di somministrazione, come bar, ristoranti e locali autorizzati, in cui i divieti iniziano dalle ore 2 fino alle ore 7. Per tutto il resto del territorio interessato dall’ordinanza, sono validi i limiti orari e i “perimetri” individuati dal provvedimento precedente, tra cui Centro Storico, comprese le banchine del Tevere e l’isola Tiberina, Monti, Celio, Trastevere, Testaccio, Prati, Ponte Milvio, Pigneto, Eur, Ostia.

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Nel dettaglio, l’ordinanza prevede che in tutti i giorni della settimana, fino al prossimo 26 aprile, è vietato:
–  Dalle ore 24.00 alle ore 7.00: il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche nelle strade pubbliche o aperte al pubblico transito.
–  Dalle ore 22.00 alle ore 7.00: il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche in contenitori di vetro nelle strade pubbliche o aperte al pubblico transito.
–  Dalle ore 22.00 alle ore 7.00: la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche da parte di chiunque risulti, a vario titolo e in forme diverse, autorizzato e/o legittimato alla vendita al dettaglio, per asporto, nonchè attraverso distributori automatici e presso attività di somministrazione di alimenti e bevande.
–  Dalle ore 2.00 alle ore 7.00: la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, da parte chiunque risulti, a vario titolo e in forme diverse, autorizzato alla somministrazione di alimenti e bevande, anche nelle aree esterne attrezzate di pertinenza del locale, o attraverso distributori automatici e in circoli privati.
C’è l’obbligo per tutti gli esercenti di esporre all’interno e all’uscita del locale, un avviso visibile e leggibile contenente le misure stabilite dall’ordinanza, tradotto in quattro lingue (inglese, francese, spagnolo, tedesco).

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