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Garante della privacy videosorveglianza “intelligente”

privacy videosorveglianza
Con provvedimento n. 102 del 22 febbraio 2018 il Garante della privacy ha affermato che l’utilizzo di sistemi di sicurezza superiori alla media è giustificato se, per la delicatezza del sito in questione, esiste un’esigenza non solo di tutela del patrimonio aziendale ma di protezione del personale e dei clienti da possibili atti terroristici o sabotaggi.
Il Garante si è pronunciato a seguito di una richiesta di verifica preliminare avanzata da una società impegnata nell’attività di studio, progettazione e assistenza nel settore dei servizi informatici e telematici. La stessa, con l’obiettivo di innalzare il proprio livello di sicurezza, ha scelto di dotarsi di un impianto di videosorveglianza c.d. “intelligente” in grado di riscontrare in tempo reale comportamenti anomali o possibili illeciti da parte di personale interno ed esterno. L’infrastruttura consentirebbe di rilevare determinati movimenti al di fuori di tracciati predefiniti, oltre a identificare il soggetto nel momento in cui risultasse immobile all’interno di una specifica area ed inoltre individuare i veicoli fermi in prossimità di zone sensibili.
La società richiede inoltre l’autorizzazione del Garante della privacy affinché le immagini frutto dell’attività di videosorveglianza vengano conservate per un arco temporale di 90 giorni, periodo ritenuto congruo per verificare comportamenti di soggetti che svolgono un’attività di sopralluogo e studio dello stabilimento, preliminare all’evento criminoso.
Si rammenta che con provvedimento dell’8 aprile 2010 lo stesso Garante stabilisce che la conservazione delle immagini debba essere limitata alle ventiquattro ore successive alla rilevazione fatte salve specifiche esigenze che giustifichino un tempo maggiore comunque non eccedente la settimana. Oltre i sette giorni è necessaria l’autorizzazione del Garante.
Sempre nella richiesta di verifica preliminare la società rende noto che i sistemi di videoregistrazione sarebbero programmati per effettuare la cancellazione automatica dei dati allo scadere del termine. Gli stessi sono collocati in un’area riservata ai soli appartenenti al dipartimento sicurezza, autorizzati e muniti di apposito badge.
Il Garante è chiamato a valutare se il predetto impianto di videosorveglianza “intelligente” è conforme ai principi di necessità, finalità, proporzionalità e correttezza richiesti dal Codice in materia di protezione dei dati personali (Dlgs. 196/2003). In linea di massima, afferma l’Autorità, tali sistemi “devono considerarsi eccedenti rispetto alla normale attività di videosorveglianza, in quanto possono determinare effetti particolarmente invasivi sulla sfera di autodeterminazione dell’interessato e, conseguentemente, sul suo comportamento”. Ma, continua il Garante, il loro utilizzo “risulta comunque giustificato solo in casi particolari, tenendo conto delle finalità e del contesto” da valutarsi di volta in volta.
In un’ottica di equilibrio tra impianti di videosorveglianza e finalità che ne giustificano l’utilizzo, l’Autorità ritiene che le particolari esigenze della società, non limitate alla sola tutela del patrimonio aziendale, ma estese alla protezione del personale e dei dati della clientela di fronte ad azioni di sabotaggio o attacchi terroristici giustificano un livello di controllo “intelligente”, come tale superiore alla media.
Sulla falsariga delle valutazioni precedenti, il Garante ritiene che un ampliamento a 90 giorni dei termini di conservazione delle immagini possa essere lecito e conforme ai principi di necessità e proporzionalità richiesti dal Codice della Privacy. Ciò in considerazione delle ragioni (valutazione di comportamenti sospetti) e soprattutto delle dichiarazioni rese dalla società tali da escludere, a giudizio del Garante, che dall’utilizzo delle immagini per un periodo così ampio possano conseguire “significative lesioni alla riservatezza degli eventuali soggetti interessati alla rilevazione delle immagini”.

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