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Fermo amministrativo su auto cointestata: come deve essere contestato?

 
Non hai pagato alcune cartelle esattoriali. L’importo non è particolarmente elevato da dover temere il pignoramento della casa (che scatta solo a partire dal 120mila euro e sempre che tu non abbia un solo immobile), tuttavia il tuo timore è che l’Agenzia Entrate Riscossione possa bloccare l’auto a te intestata. Fare opposizione contro le cartelle è ormai troppo tardi essendo trascorsi i canonici 60 giorni dalla notifica; inoltre, anche a voler contestare un eventuale preavviso di fermo (che dovrà arrivarti 30 giorni prima del blocco) potrebbe essere inutile visto che non hai più possibilità di sollevare censure sul merito del tributo per decorso dei termini. Hai però sentito dire che, se cointesti l’auto a un familiare o a qualsiasi altra persona, puoi evitare questo tipo di problemi. È davvero così oppure è una bufala? Si può contestare il fermo amministrativo su un’auto cointestatata? La riposta ai tuoi dubbi è stata già fornita numerose volte dalla giurisprudenza e, da ultimo, dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte. Ecco cosa prevede la legge.

Fermo auto: cosa comporta

Come certamente già saprai, il fermo amministrativo dell’automobile è una misura che solo l’Agente della Riscossione può disporre per tutelare il proprio credito ed evitare che il debitore possa danneggiare o cedere a terzi il proprio veicolo. Anche se in teoria il fermo dovrebbe essere una misura volta a preservare il valore del mezzo e garantirne il successivo pignoramento, quasi mai ad esso consegue la procedura di esecuzione forzata: un po’ perché è una costosa e non sempre dà i suoi frutti; un po’ perché già il fermo stesso risulta sufficientemente convincente per costringere il contribuente a pagare o quantomeno chiedere una dilazione del pagamento. 

L’auto sottoposta a fermo non può innanzitutto circolare, a pena di una contravvenzione da 714 a 2859 euro e della confisca del mezzo (cosa che comporta l’automatico trasferimento della proprietà in capo allo Stato). L’auto con il fermo amministrativo non può essere nemmeno rottamata, benché abbia perso di valore e la sua presenza in un cortile è un problema per gli altri condomini. 
Nello steso tempo, se anche è vero che un’auto sottoposta a fermo può essere venduta, l’acquirente l’acquista con tutto il vincolo e non potrà né utilizzarla, né rottamarla fino a quando il debitore non paga le cartelle esattoriali scadute.

Fermo auto: come prevenirlo

L’Agente della Riscossione non può iscrivere il fermo auto se almeno 30 giorni prima non ha inviato al contribuente un preavviso di fermo. Questa comunicazione – che può essere comunque contestata entro 60 giorni davanti al giudice (leggi Preavviso di fermo amministrativo: opposizione e competenza) – consente all’interessato di prevedere il fermo e prevenirlo in vari modi:

  • pagando il debito prima della scadenza dei 30 giorni;
  • chiedendo una rateazione delle cartelle scadute e versando la prima rata;
  • proponendo opposizione al fermo amministrativo davanti al giudice e chiedendo che la misura venga sospesa per gravi e urgenti motivi. In verità, l’opposizione al fermo non può mettere in discussione di nuovo la cartella esattoriale visto che i termini per impugnare quest’ultima son ormai scaduta. Deve quindi trattarsi di vizi propri del fermo o del preavviso di fermo, cosa che però non sempre è facile rilevare (potrebbe essere il caso di omessa notifica della cartella o di sopravvenuta prescrizione del debito);
  • facendo presente di essere un imprenditore o un professionista e che l’auto è strettamente strumentale all’esercizio del proprio lavoro (pochi giudici hanno esteso lo stesso beneficio anche al lavoratore dipendente).

Per maggiori chiarimenti sul punto leggi anche Come evitare il fermo auto.

Fermo amministrativo sull’auto cointestata

Vediamo ora se si può iscrivere il fermo amministrativo sull’auto cointestata a due persone di cui una delle due non è debitrice delle cartelle esattoriali e qual è, nel caso contrario, il metodo per farlo cancellare.

Secondo la giurisprudenza [1], è illegittimo iscrivere un fermo amministrativo su un’auto cointestata anche a un soggetto non debitore. Ciò perché la misura cautelare finirebbe per pregiudicare anche quest’ultimo il quale, pur essendo completamente estraneo all’inadempimento, non potrebbe più circolare. Sicché l’Agente della Riscossione può iscrivere il fermo amministrativo solo a condizione che il proprietario dell’auto sia anche il debitore che non ha pagato del cartelle esattoriali. 
Tale affermazione è stata condivisa anche dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte secondo cui è illegittimo il fermo sull’auto in comproprietà. Deve cioè «oggettivamente inapplicabile» il fermo di un’auto comune a più proprietari quando non tutti sono debitori verso l’agente della riscossione.

Si può cointestare l’auto per evitare il fermo amministrativo?

Come abbiamo anticipato la gran parte dei giudici condivide l’interpretazione secondo cui l’Esattore non può bloccare l’auto in comproprietà. Il che fa agevolmente desumere che, se vuoi evitare il fermo amministrativo, puoi cointestare il mezzo ad un familiare. In teoria, però, trattandosi di una vera e propria donazione della metà del valore del bene, potrebbe essere un atto potenzialmente revocabile entro cinque anni dalla sua realizzazione. A prevederlo è lo stesso codice civile che consente la revocatoria di tutti gli atti a titolo gratuito (tra cui appunto la donazione) quando questi comportano un depauperamento dei beni del debitore. In alternativa l’Agente della Riscossione dovrebbe agire con l’azione volta a dimostrare la simulazione dell’atto, cosa però non sempre facile.
Alla fine dei conti, l’Esattore si limita a verificare a chi è intestato il mezzo e, nel caso di comproprietà, si astiene dall’eseguire fermi. O almeno così dovrebbe essere. 

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