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Cantone critica il decreto Genova: “Troppi poteri al commissario e pericoli di infiltrazioni mafiose”

Il presidente dell’Anac nell’audizione alla Camera sottolinea anche le lacune sulla concorrenza


Il presidente dell’Anac – l’autorità nazionale anticorruzione – rileva in audizione sul decreto Genova di fronte alle commissioni Trasporti e Ambiente della Camera i “poteri assoluti”  dati al Commissario e sottolinea che la rapidità nello stilare il documento ha portato ad alcune lacune ed omissioni. “Con una disposizione che credo sia senza precedenti (la deroga a tutte le norme dell’ordinamento italiano, ad esclusione di quelle penali) si intende consentire al Commissario di muoversi con assoluta e totale libertà, imponendogli solo i principi inderogabili dell’Unione europea ed ovviamente i principi costituzionali”.

“Quello che è accaduto a Genova è una tragedia di proporzioni enormi e lo Stato non può certamente stare a guardare, ma deve utilizzare qualunque strumento affinché il Ponte sia ricostruito al più presto ed al meglio. È un dovere verso la Città ma anche verso le vittime”.

Cantone solleva alcune perplessità sul decreto, prima la deroga alle salvaguardie antimafia.  “La deroga a tutte le norme extrapenali comporta anche la deroga al Codice antimafia e alla relativa disciplina sulle interdittive”.
E continua: “Vi sono molte attività connesse alla ricostruzione  in cui le imprese mafiose detengono un indiscutibile know how”.

Ma non è finita qui. Ci sono ancora due commi del decreto che non convincono Cantone: “Nell’obiettivo di garantire al commissario regole certe, in puro spirito di collaborazione istituzionale, ritenendo prioritario l’obiettivo della ricostruzione del ponte, mi spetta il compito, non piacevole ma doveroso, di sollevare qualche dubbio e perplessità sull’impianto del decreto”. Cantone si riferisce al comma 5 e al comma 7 dell’articolo 1 del decreto (sulle deroghe e  l’esclusione di soggetti diversi) .

Quanto al principio di concorrenza sembra che il decreto presenti altri punti deboli. “L’esclusione di soggetti diversi dall’attuale concessionario, generalizzate a tutti i concessionari di strade a pedaggio o che abbiano partecipazioni in esse o che siano da esse controllate, appare di dubbia legittimità, perché in contrasto con i principi di proporzionalità, concorrenza nonché con le indicazioni contenute nella direttiva europea, che prevede cause di esclusione tassative”.

“Quale sarebbe – ha osservato Cantone – il vantaggio competitivo di un operatore che ha una partecipazione anche minima in una concessionaria di strade a pedaggio? E quale sarebbe il vantaggio competitivo di altri operatori, diversi dall’attuale concessionario?”.

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